Art. 8.

      1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o privata, fatta eccezione per i servizi relativi agli ASV, ai trattamenti sanitari obbligatori d'urgenza e ai trattamenti sanitari obbligatori che devono essere a gestione esclusivamente pubblica.
      2. Per lo svolgimento delle attività del DSM, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono, nel rispetto di quanto previsto in tale materia dalla legislazione vigente, delle case di cura con indirizzo specifico neuropsichiatrico previste dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stipulando appositi contratti per il ricovero ospedaliero e per ogni altra prestazione appropriata.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano controllano, tramite i propri ispettori, la conformità delle strutture del DSM, a gestione pubblica o privata, alle disposizioni della presente legge, nonché ai princìpi di un corretto ed umano trattamento delle persone affette da disturbi mentali.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuti presenti i pareri dei responsabili del DSM e dell'utenza, nonché il risultato delle ispezioni di cui al comma 3, possono altresì stipulare apposite convenzioni con le strutture socio-sanitarie private presenti sul proprio territorio, abilitandole al trattamento delle persone affette da disturbi mentali. Tali convenzioni danno la possibilità alle strutture stesse di poter essere utilizzate dalle ASL, come parte integrante dell'organizzazione del DSM. Le ASL, qualora non ritengano opportuno utilizzare strutture private, possono procedere tramite la stipula di specifici contratti con altri soggetti. Nell'ambito dell'utilizzazione delle strutture private, è data la precedenza a quelle già convenzionate ed a quelle a carattere cooperativo o di impresa sociale ovvero che utilizzano il lavoro, anche parziale, delle persone affette da disturbi mentali.

 

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